Il Dl Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici nel periodo compreso dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (la detrazione non si applica agli immobili relativi all’impresa o strumentali all’esercizio di arti o professioni), dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione, dagli enti del Terzo settore, nonché, per specifici interventi, dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche. Per gli IACP la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
Le norme non si applicano alle abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
In particolare, la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici stessi, si applica alle spese documentate a carico del contribuente, comprese anche quelle delle prestazioni professionali sostenute per la realizzazione dell’intervento, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.